Statuto
Scuola Ligure per la Formazione e Prevenzione in Medicina Territoriale
(SLIMET)
Sono Fondatori della Scuola: Agati Dr. Riccardo; Andreoni Dr. Diego; Bisio Dr.ssa Rosa Anna; Brasesco Dr. Pierclaudio; Canepa Dr. Angelo; Conforti Dr. Giorgio; Ferrando Dr. Alberto; Granieri Dr. Angelo; Pesenti Dr. Ferruccio; Pratici Dr. Alessandro; Prete Dr. Francesco; Romeo Dr. Alessio; Sanna Dr. Lanfranco; Semprini Dr. Giovanni; Stimamiglio Dr. Andrea; Tassinari Dr. Enrico; Torelli Dr. Giuseppe; Varaldo Dr. Emanuele; Zera Dr.ssa Marcella.
STATUTO
ART 1
E’ costituita una Federazione di Associazioni Scientifiche denominata " SCUOLA LIGURE PER LA FORMAZIONE E PREVENZIONE IN MEDICINA TERRITORIALE", in appresso denominata semplicemente "Scuola" o “SLIMET”.
La scuola opera nel territorio della Regione Liguria.
ART. 2
La Scuola non ha scopo di lucro, non ha finalità sindacali e non prevede esercizio di attività commerciali salvo quelle necessarie per le attività di formazione o quelle direttamente connesse agli scopi istituzionali. Scopi istituzionali della Scuola sono quelli di svolgere:
1) attività di formazione, studio, ricerca, promozione e comunicazione in campo biomedico
2) promozione della salute presso i cittadini con particolare riguardo alla prevenzione e al counselling
La Scuola può programmare e realizzare qualsiasi attività ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale e in particolare:
a. promuovere e certificare la qualità della Formazione dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri e degli Specialisti operanti sul territorio, dei Medici di Continuità Assistenziale, dei Medici dell’Urgenza territoriale (servizio 118), dei Medici che operino nella Medicina dei Servizi, di altre figure sanitarie, dei Farmacisti;
b. svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e non con programmi annuali di attività formativa ECM residenziale o a distanza; si prevede una collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni Sanitarie pubbliche
c. organizzare e partecipare a corsi, congressi, convegni, meetings, seminari, giornate di studio, conferenze che abbiano come scopo sia l'aggiornamento dei Medici , del Personale Parasanitario o Segretariale, sia la promozione della cultura sanitaria della popolazione con particolare attenzione alla prevenzione;
d. coordinare l’attività degli Animatori di Formazione e dei Docenti, fornendo loro ogni tipo di supporto necessario; la Scuola potrà altresì organizzare Corsi per formare Animatori di Formazione e Docenti;
e. coordinare l'attività di Tutori e occuparsi della parte formativa nell’ambito della formazione specifica in Medicina Generale, delle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e degli altri Corsi previsti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, del tirocinio pratico-certificativo per l’esame di stato ; la Scuola potrà altresì organizzare Corsi per formare Tutor;
f. coordinare le proprie attività con Enti, Associazioni, Organismi e Società aventi scopi similari od affini, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Università, Regione, ASL, Istituiti Scolastici, Associazioni Scientifiche, Provveditorato agli Studi, Società; tali attività potranno prevedere accordi stipulati ad hoc; la Scuola Ligure potrà anche coordinarsi con analoghe scuole di altre regioni per fondare una scuola nazionale;
g. diffondere, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, contenuti scientifici, di formazione e di ricerca;
h. realizzare studi, ricerche, atti scientifici e curarne la pubblicazione attraverso libri, monografie, riviste, manuali, videotape, diapositive ed altri supporti didattici, sia direttamente sia avvalendosi di prestazioni di terzi;
i. curare la promozione, la gestione e l’organizzazione di ricerche, quali ricerche cooperative multicentriche, sperimentazioni cliniche ed epidemiologiche, registri e banche dati, anche in collaborazione con esperti, ricercatori e/o centri biomedici pubblici e privati;
j. elaborare linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la FISM; promuovere trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
k. promuovere la realizzazione di prodotti informatici e di servizi telematici;
l. studiare e sperimentare nuove metodologie didattiche, formative e di ricerca;
m. erogare fondi, borse di studio e premi per attività di ricerca ed attività inerenti le finalità della Scuola ;
n. promuovere e partecipare a progetti di screening volti a migliorare la qualità di vita e di salute dei cittadini
o. svolgere l’attività di Provider e/o Referee ECM; per finalità ECM, potrà associarsi con altre Società o Associazioni Mediche anche di altre Regioni
La Scuola può realizzare i fini sopraindicati sia operando direttamente, sia in regime di convenzione con Associazioni, Società od Enti che perseguano fini istituzionali analoghi, sia avvalendosi delle prestazioni di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Scuola potrà partecipare ad altre associazioni aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l’oggetto sociale e potrà compiere in forma diretta e/o indiretta le operazioni necessarie a reperire i finanziamenti per lo svolgimento delle attività societarie stesse.
La Scuola si dota di sistemi di verifica del tipo e delle qualità delle attività svolte.
ART. 3
La Scuola ha sede in Genova.Il Consiglio Direttivo ha titolo per decidere la variazione di indirizzo della sede sociale purché nell'ambito regionale.
ART. 4
La durata della Scuola è a tempo indeterminato.
ART. 5
Il patrimonio della Scuola è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Scuola;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- dalle entrate della Scuola
- da eccedenze di bilancio o avanzi di gestione.
Le entrate della Scuola sono costituite:
a. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
b. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
c. dalle quote sociali
d. dai contributi versati dai partecipanti ai corsi, seminari e convegni organizzati dalla Scuola;
e. dai contributi versati da Enti, Società, Associazioni, Fondazioni, Imprese, Persone Fisiche operanti nel settore sanitario e non;
f. da introiti a seguito di convenzioni stipulate con enti pubblici nazionali e internazionali;
g. da attività commerciali connesse ai propri fini istituzionali.
Le attività sociali non possono essere svolte in conflitto di interesse con il SSN anche se fornite attraverso soggetti collegati e saranno svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
ART. 6
Possono essere socie della Scuola le Associazioni Scientifiche che svolgono attività nei settori istituzionali di SLIMET e sono chiamate a farne parte dal consiglio direttivo della Scuola che delibera con maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei consiglieri.
Attualmente sono socie di SLIMET le seguenti Associazioni Scientifiche:
q per la pediatria: APEL, FIMP-Liguria
q per la medicina generale:
o Associazione a valenza regionale: SIMG-Liguria, METIS-FIMMG Liguria , che potranno aderire anche non con tutte le sezioni provinciali;
o Associazioni a valenza provinciale: Scuola Savonese di Formazione in Medicina Generale
q Per la Specialistica Ambulatoriale: SIFOP Liguria
Le Associazioni Scientifiche associate a SLIMET hanno l’obbligo di fornire al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco nominativo aggiornato completo dei propri Soci specificando il tipo di attività lavorativa svolta (PLS, MMG, Specialista Ambulatoriale, Medicina dei Servizi, Medico del 118, Medico di Continuità Assistenziale, altre Figure Sanitarie, Farmacista) e l’indirizzo di ogni singolo iscritto per la corrispondenza.
Le Associazioni Scientifiche associate hanno altresì l’obbligo di versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa in ragione di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Nel caso che le Associazioni Scientifiche associate abbiano anche iscritti che non svolgano attività lavorativa in Liguria o che non abbiano le qualifiche sopra specificate (PLS, MMG, Specialista Ambulatoriale, Medicina dei Servizi, Medico del 118, Medico di Continuità Assistenziale, altre Figure Sanitarie, Farmacista), non devono annualmente fornirne i nomi e pagare la relativa quota, e detti Soci non vengono conteggiati ai fini dei calcoli che determinano il numero dei delegati (art.8)
Negli elenchi forniti annualmente dalle Associazioni Scientifiche associate possono anche essere inclusi Medici in pensione che abbiano svolto in Liguria le attività sopra riportate (PLS, MMG, Specialista Ambulatoriale, Medicina dei Servizi, Medico del 118, Medico di Continuità Assistenziale, altre Figure Sanitarie, Farmacista) purchè sia versata la regolare quota Associativa.
E’ motivo di decadenza dalla qualifica di Associazione Scientifica associata la mancata presentazione degli elenchi completi dei propri iscritti (con l’eccezione sopra riportata di Medici, altre Figure Sanitarie, Farmacisti che svolgano attività non “territoriale” o fuori dalla Regione Liguria) o il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi; non è ammessa la presentazione degli elenchi o il pagamento della quota per un determinato anno se non si è in regola con gli anni precedenti.
ART. 7
Gli organi statutari della Scuola sono:
- L’assemblea dei Delegati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i vice Presidenti
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori (in caso si verifichino i presupposti di legge)
- il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico della Scuola
ART. 8
L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano della Scuola. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nella sede della Scuola o altrove purché in Liguria.
L’Assemblea è costituita dai delegati delle Associazioni Scientifiche associate; ogni Associazioni Scientifiche associata ha diritto di far partecipare all'assemblea due delegati ogni 100 soci o frazione partecipanti alla propria Associazione. I dati anagrafici dei delegati devono essere comunicati con lettera raccomandata alla Scuola entro il 31/01 di ogni anno.
L'Assemblea é convocata dal Presidente in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo o ne faccia motivata richiesta al Presidente, per iscritto, un terzo dei Delegati.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da affiggere in modo visibile almeno 7 giorni prima dell'adunanza nei locali della sede sociale; l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso dovrà essere comunicato anche tramite e-mail o lettera ai Delegati.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Delegati.
Ciascun delegato partecipante ha diritto a un voto; ogni Delegato può essere portatore di massimo 4 voti.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Delegati e in seconda convocazione con un numero di Delegati non inferiore ad ¼ degli aventi diritto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Delegati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Per la modifica dello Statuto occorre la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei delegati e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
Per deliberare lo scioglimento della Scuola e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole di almeno ¾ dei Delegati.
Il regolamento del quale si dota la Scuola stabilisce le modalità di partecipazione delle Associazioni Scientifiche associate alle attività della Scuola e fissa gli standard qualitativi dei corsi di formazione; compito del Consiglio Direttivo è formulare la prima proposta del regolamento, che dovrà poi essere approvata dall'Assemblea; le proposte di modifica del regolamento o del presente statuto possono essere fatte da qualsiasi delegato e devono essere inviate per iscritto al Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti le Associazioni Scientifiche associateanche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza dal Vicepresidente vicario e, in mancanza di entrambi, da un Delegato nominato dall'Assemblea, la quale nomina anche il Segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le delibere saranno riportate in apposito libro a cura e firma del Presidente e del segretario dell'assemblea, che sarà liberamente consultabile dagli Associati ; il libro dovrà anche contenere copia del bilancio preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea.
ART. 9
Sono compiti dell’Assemblea:
- eleggere a scrutinio segreto nei limiti previsti dagli articoli successivi del presente statuto il Collegio dei Revisori (se obbligatorio ai sensi di legge) indicandone il Presidente
- deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sugli indirizzi e le direttive generali della Scuola;
- deliberare su eventuali modifiche dello statuto, approvare il regolamento e eventuali modifiche;
- deliberare lo scioglimento della Scuola e la devoluzione del patrimonio
- decidere eventuali sanzioni nei confronti delle Associazioni Scientifiche associate, dei delegati o dei componenti il Consiglio Direttivo. Contro tali sanzioni è ammesso il ricorso al collegio dei revisori che deciderà inappellabilmente entro 30 giorni dal ricorso inviato con lettera raccomandata al Presidente dei Revisori. In caso il collegio dei revisori non sia presente, il ricorso andrà indirizzato al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata al Presidente.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti delle Società Scientifiche Associate in ragione di 1 rappresentante ogni 100 soci o frazione per i quali sia stata versata la quota associativa.
Le Associazioni Scientifiche associate sono invitate dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente ad indicare con lettera raccomandata i nomi dei propri rappresentanti entro un mese dalla ricezione della richiesta, pena decadenza dal diritto di essere rappresentate. Le Associazioni Scientifiche associate potranno in qualsiasi momento sostituire i propri rappresentanti all’interno del Consiglio Direttivo comunicandolo al Presidente tramite lettera raccomandata purché tali rappresentanti non abbiano la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri il Presidente, due o più Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere. Nella cariche apicali devono essere rappresentate tutte le componenti presenti in SLIMET, per cui alle cariche di Presidente e Vicepresidenti devono essere eletti (se presenti nelle Associazioni Scientifiche associate in SLIMET) un Pediatra di Famiglia, uno Specialista ambulatoriale, un MMG, un medico del 118, un Medico di Continuità Assistenziale, un Medico dei Servizi, un rappresentante di ogni altra Figura Sanitaria, un Farmacista . Presidente e Vicepresidenti hanno la delega per rappresentare la propria componente nei confronti delle Istituzioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente inviata per lettera o e-mail un numero adeguato di volte l’anno; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario. Affinché le adunanze consiliari siano valide è necessaria la presenza, anche attraverso l'utilizzo di idonei sistemi telematici approvati dal Consiglio Direttivo o mediante delega, della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può individuare Aree (quali la verifica di qualità, la ricerca, l’informatica, l’editoria etc.) e nominare i relativi Responsabili. Questi ultimi incarichi possono essere attribuiti anche a soggetti non facenti parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nominerà altresì un Direttore Scientifico della Scuola a scrutinio segreto, determinandone eventuali altre attribuzioni oltre a quella di Coordinatore del Comitato Scientifico.
Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
L'attività di consigliere è gratuita.
ART. 11
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- la gestione dell’attività della Scuola nell’espletamento dei compiti istituzionali;
- la costituzione di gruppi di lavoro e di ricerca per la realizzazione di attività connesse agli scopi della scuola;
- sulla base degli indirizzi assembleari, la programmazione economica, organizzativa e scientifica di un piano formativo annuale o biennale (che deve essere validato dal Comitato Scientifico), di progetti finalizzati e l’eventuale affidamento a terzi della gestione di tali progetti, nonchè la nomina di rappresentanti della Scuola presso Enti, Istituzioni, Commissioni etc.;
- l’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione economico-finanziaria con tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che potranno in parte essere delegati a Membri del Consiglio Direttivo o a dipendenti;
- l’ammissione di nuove Associazioni Scientifiche come associate che dovrà essere deliberata dal consiglio della Scuola con maggioranza pari ad almeno i 2/3 dei consiglieri ;
- la definizione e le modifiche del regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- la definizione e approvazione dei rimborsi spese
- la nomina a scrutinio segreto del Direttore Scientifico della Scuola e la determinazione di eventuali altre sue attribuzioni oltre a quella di Coordinatore del Comitato Scientifico;
- la proposta di nuovi componenti del Comitato Scientifico, oltre a quelli previsti nel successivo art. 17, nonché la revoca dei componenti dello stesso;
- la discussione e approvazione entro il mese di marzo dell'anno successivo di un bilancio preventivo e di un rendiconto economico e finanziario predisposti dal tesoriere sottoposti all'esame del collegio dei revisori (se esistente) e all'approvazione dell'Assemblea
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale
- deliberare sulla perdita della qualifica di Associazione Scientifica associata
m. decidere sulle controversie di cui all'art.9 lettera f nei limiti stabiliti da detto articolo.
ART. 12
Il Presidente della Scuola è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta legalmente la Scuola nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, delegata, in sua assenza, al Vicepresidente Vicario.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio e ne cura l’esecuzione dei deliberati; vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi e controlla che gli atti della Scuola siano compiuti a norma di statuto.
ART. 13.
I Vice Presidenti della Scuola sono nominati a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti; il Presidente ha il compito di designare il Vice Presidente Vicario. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni del presidente in sua assenza o impedimento.
ART. 14
Il Tesoriere è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria della Scuola secondo le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, procede alla riscossione ed ai pagamenti ed a ogni atto concernente erogazione di spesa, movimento ed impiego di fondi. In caso di assenza od impedimento subentra il Presidente o il Vicepresidente Vicario.
Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
ART. 15
Il Segretario è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea ed ha anche funzioni di addetto stampa.
ART. 16
Nel caso si verifichino i presupposti di legge, l’Assemblea dei Delegati provvede a eleggere il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti a scrutinio segreto a maggioranza semplice dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto.
I componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili a questa carica.
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio della Scuola e si pronuncia sui bilanci consuntivo e preventivo di ogni esercizio
Ha inoltre il compito di decidere le controversie di cui all'art.9 lettera f .
ART. 17
Il Comitato Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica della Scuola ed è preposto alla validazione del piano formativo approntato dal Consiglio Direttivo.
I componenti del Comitato Scientifico sono in numero non predeterminato, non hanno diritto di voto durante l’Assemblea dei delegati; possono farvi parte anche figure professionali non mediche la cui consulenza scientifica venga ritenuta utile al conseguimento dei fini della Scuola. Per i componenti del Comitato Scientifico non è previsto nessun compenso, ma solo un rimborso per eventuali spese documentate e sostenute per attività istituzionali.
Il Direttore Scientifico della Scuola, nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, presiede e coordina il Comitato Scientifico e lo convoca tramite lettera o e-mail; le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.
La carica di Direttore Scientifico non ha durata prestabilita; il Direttore Scientifico in carica esercita le proprie funzioni fino al momento in cui venga nominato un nuovo Direttore Scientifico dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore Scientifico presiede e coordina le procedure di raccolta, di verifica della qualità e di diffusione dei dati, e assume anche il ruolo di Responsabile della Qualità.
Oltre al Direttore Scientifico della Scuola, al Presidente della Scuola e a quanti siano indicati dal Consiglio Direttivo, possono far parte del Comitato Scientifico:
- I Soci delle Società Scientifiche associate che abbiano il titolo di Animatore di Formazione o titolo equivalente conseguito presso Associazioni Scientifiche di carattere Nazionale o Regionale o con corsi accreditati dalla FNOMCeO o promossi dalla stessa Scuola Ligure; copia di tale titolo deve esser fatto pervenire al Consiglio Direttivo della Scuola;
- I Soci delle Società Scientifiche associate che abbiano il titolo di Tutor o titolo equivalente conseguito presso Associazioni Scientifiche di carattere Nazionale o Regionale o con corsi accreditati dalla FNOMCeO o promossi dalla stessa Scuola Ligure; copia di tale titolo deve esser fatto pervenire al Consiglio Direttivo della Scuola;
- I Soci delle Società Scientifiche associate che siano riconosciuti come Docenti da parte della regione Liguria o dall’Università; copia di tale riconoscimento deve esser fatto pervenire al Consiglio Direttivo della Scuola;
- il Presidente FROM o delegato
- Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o delegato
- Il Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia o delegato
- l’Assessore Regionale alla Salute o delegato
- un delegato indicato dai Direttori Generali delle ASL Liguri
- un rappresentante della Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del Malato
I membri del Comitato Scientifico individuati alle lettere a, b e c hanno il titolo di Docenti della Scuola.
L’eventuale revoca di componenti del Comitato Scientifico viene decisa dal Consiglio Direttivo.
ART. 18
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L'assemblea dei Delegati approva il rendiconto economico e finanziario ogni anno entro il mese di aprile.
Alla Scuola è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Scuola, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 19
In caso di liquidazione della Scuola il patrimonio sociale residuo verrà devoluto a Associazioni con simili scopi sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 l. 662/96.
ART. 20
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 riguardante le disposizioni in materia di enti di tipo associativo.
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